Onlus Giovanni Paolo II

Le Organizzazioni di volontariato (ODV) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta da non meno di sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento, soprattutto in favore di beneficiari terzi, di una o più attività per le quali ci si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari associati.
Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, noto come Codice del Terzo settore, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina che riguarda tutti gli enti del Terzo settore.

Il provvedimento aggiorna e armonizza anche la normativa relativa al volontariato, che aveva come principale riferimento la Legge quadro sul Volontariato (L.266 del 1991).La rete di servizio dei volontari ha un ruolo fondamentale e prezioso nel manteniemtno dello scopo sociale stabilito dallo statuto associativo: 106 soci aderenti alla Associazione “Giovanni Paolo II – Locorotondo” nel 2024, a servizio della causa sociale in maniera attiva a supporto delle attività del centro.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche tramite un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti prestabiliti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, purché non superino un modico importo prefissato e purché le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa forma di rimborso siano decise dall’organo sociale competente. Da questa disciplina sono in ogni caso escluse le attività di volontariato relative alla donazione di sangue e di organi.
Il ruolo di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Queste disposizioni non si applicano però ad alcune categorie come gli operatori volontari del Servizio civile universale o il personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi.

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